Statuto

Corali Unite "Val Panaro" - Via San Geminiano, 316 - 41052 - Guiglia (MODENA) - ITALY - Tel. 059.989.223 - Fax 178.22.77.904

 

Home
Corale
Direttore
Coristi
Concerti
Repertorio
Dicono di noi...
Contatti
Appunti musicali
Links
Statuto
GUIGLIA (MO)

STATUTO DELLE CORALI UNITE “VAL PANARO”

con sede in Guiglia (Modena)

Art. 1 - La Corale Guigliese “Giovanni Maria Bononcini” è costituita in associazione culturale denominata “Associazione Culturale Corale Guigliese Giovanni Maria Bononcini” , in breve “Corale Guigliese G.M.Bononcini” o semplicemente “Corale Guigliese”, a partire dalla data e con sede indicata nell’Atto Costitutivo.

Art. 2 - L’Associazione ha carattere esclusivamente culturale e non ha fini di lucro diretti o indiretti; essa è indipendente, apartitica, asindacale, aconfessionale ed ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopo dell’Associazione è il perseguimento di tutto quanto possa contribuire alla salvaguardia, alla diffusione ed alla valorizzazione del patrimonio del Canto Corale classico e popolare.

Specificatamente sono perseguite le seguenti finalità istituzionali:

a)  la ricerca sia storica che musicologica e lo studio di composizioni vocali d’assieme di epoche, origini e natura diverse;

b)  lo studio di tutti i problemi legati all’arte del canto (problemi legati all’emissione della voce, conoscenza della fisiologia dell’apparato vocale) ed alla lettura dello spartito musicale;

c)   la sensibilizzazione su dette attività delle Istituzioni preposte ad operazioni di promozione culturale, degli organi di propaganda e di stampa;

d) l’intervento diretto e particolareggiato nel mondo della Scuola materna, elementare, media e superiore, che soprattutto mediante una più intima collaborazione con il corpo docente possa rendere più agevoli e formative le operazioni di sperimentazione nel campo dell’educazione musicale.

Per il raggiungimento delle finalità anzidette, l’Associazione potrà svolgere ogni idonea attività ed in particolare:

1)  la pubblicazione dei risultati delle attività descritte;

2)  l’esecuzione pubblica di brani corali mediante concerti o partecipazione a qualsiasi tipo di iniziativa che possa contribuire alla realizzazione ed alla diffusione degli scopi delle attività sopra esposte;

3)  la registrazione discografica dei brani più significativi del repertorio, operata con l’intento di favorirne, quanto più possibile, la conoscenza;

4)  corsi interni che consentano di migliorare l’emissione vocale dei singoli cantori e del Coro, e accrescere la cultura musicale dei Soci.

Art. 4 - L’Associazione è composta dai Soci Effettivi distinti in Soci Cantori e Soci Sostenitori. Possono far parte dell’Associazione coloro che, interessati agli intendimenti che l’associazione si propone, ne fanno domanda al Presidente il quale demanda l’accettazione al Maestro per i Soci Cantori ed al Consiglio Direttivo per i Soci Sostenitori. E’ compito del Segretario tenere aggiornati i nominativi dei Soci Effettivi della Associazione e fornire l’elenco aggiornato.

Art. 5 - I diritti e i doveri dei Soci Effettivi sono regolati dal Regolamento Interno come previsto dall’Art. 25.

Art. 6 - Ciascun Socio Effettivo ha potere di intervento, di discussione e di voto nell’Assemblea. A ciascun Socio ed ai suoi familiari viene inoltre riconosciuto il diritto di frequentare la sede dell’Associazione negli orari e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea, di partecipare attivamente alle manifestazioni ed alle iniziative culturali e sociali promosse dall’Associazione.

Art. 7 - I Soci Effettivi possono dimettersi con comunicazione scritta al Presidente; le dimissioni avranno effetto, sotto ogni riguardo, dopo due mesi dall’avvenuta comunicazione per i Soci Sostenitori, dopo quattro mesi per i Soci Cantori, salvo casi di forza maggiore.

Art.8 - Oltre che per dimissioni, la qualità di Socio Effettivo si può perdere per radiazione per chi danneggi moralmente o materialmente l’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - I Soci Effettivi pagano una quota annuale fissata di anno in anno dall’Assemblea.

Art. 10 - I Soci Effettivi non hanno alcun diritto sul fondo comune. Il Socio Effettivo che cessa di appartenere per qualsiasi motivo all’Associazione non può ottenere la liquidazione del fondo comune. Non è ammessa la costituzione di fondi individuali. Tutte le cariche e gli incarichi speciali sono attribuiti a titolo puramente onorifico e gratuito. E' riconosciuto solamente il diritto al rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili che diventano tali attraverso le quote di iscrizione e da ogni altra entrata che concorre ad alimentarlo.

Art. 12 - L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario,  dal Consiglio Direttivo che li sottopone, per l’approvazione, all’Assemblea generale dei Soci Effettivi.

Art. 13 - Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea generale dei Soci Effettivi e il Consiglio Direttivo.

Art. 14 - L’Assemblea è formata da tutti i Soci Effettivi; in essa hanno parità di diritti di voto tutti i Soci Effettivi indistintamente; in assemblea, nessun socio può essere rappresentato da altri.

Art. 15 - L’Assemblea generale dei Soci Effettivi: approva il bilancio consuntivo e preventivo, approva gli indirizzi e le direttive generali del programma culturale e sociale, approva tutte le altre questioni proposte dal Consiglio Direttivo, elegge gli organi dell’Associazione.

Art. 16 - L’Assemblea è convocata in riunione ordinaria almeno una volta all’anno con invito scritto spedito a tutti i Soci Effettivi oppure mediante affissione di un apposito avviso alla bacheca dell’Associazione almeno due settimane prima. Essa può inoltre essere convocata in via straordinaria dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta se ne presenti la necessità, o su richiesta di almeno un terzo dei Soci Effettivi.

Art. 17 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina un Presidente provvisorio. Il Segretario si occupa di redigere, su apposito libro, un processo verbale sugli argomenti trattati dall’Assemblea. In mancanza del Segretario il Presidente elegge un Segretario provvisorio. Al termine dell’Assemblea, il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario (non da quelli provvisori).

Art. 18 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze come previsto dall’Art. 21 del C.C.

Art. 19 - L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente dell’Associazione, da un Vice Presidente, dal Segretario dell’Associazione, dal Cassiere dell’Associazione, da quattro Capisettore, un numero di Soci Effettivi pari a un decimo del numero totale dei Soci Effettivi (arrotondato per difetto), il Maestro Direttore (se è un Socio Effettivo). Non si esclude che alle cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Cassiere e Maestro Direttore corrisponda una singola persona fisica, ma, con il consenso dell’Assemblea, più cariche possano essere affidate ad una stessa persona. Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 20 - Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente: rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo: delibera su tutto ciò che riguarda l’organizzazione, provvede all’attività organizzativa necessaria al compiersi del programma culturale e sociale dell’Associazione, delibera circa l’erogazione delle somme e delle entrate ordinarie e straordinarie, per adempiere ai compiti previsti dal presente statuto.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o quando il Consiglio stesso lo ritiene opportuno. Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare quando siano presenti almeno due terzi dei suoi membri; delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano dei presenti. Il Segretario si occupa di redigere, su apposito libro, il verbale sugli argomenti trattati dal Consiglio Direttivo. In mancanza del Segretario il Presidente elegge un Segretario provvisorio. Al Consiglio Direttivo può partecipare qualunque Socio Effettivo solamente in forma propositiva o in qualità di supervisore. Al termine dell’Assemblea, il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario (non da quelli provvisori).

Art. 23 - Se nel corso dei due anni di carica vengono a mancare per ragioni qualsiasi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede a sostituirli per votazione.

Art. 24 - Al Maestro Direttore compete l’incarico delle proposte per il programma artistico culturale dell’Associazione. Egli, a sua scelta, si può avvalere della collaborazione e dell’aiuto di soci con cui potrà costruire una commissione tecnico-artistica, dotata di poteri consultivi.

Art. 25 - Le norme che riguardano la vita sociale dell’Associazione dovranno figurare in un apposito Regolamento Interno , la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci Effettivi. Detto regolamento verrà compilato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 26 - Tutte le controversie sociali tra i Soci Effettivi o tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte a giudizio del Consiglio Direttivo ed a sentenza inappellabile deliberata la sentenza inappellabile dall’Associazione (con esclusione al voto delle parti interessate alla controversia).

Art. 27 - Le disposizioni contenute nel presente statuto o nel Regolamento Interno, di cui all’Art. 25, possono essere modificate in tutto od in parte o integrate da altre delibere dell’Assemblea, prese a maggioranza dei due terzi dei Soci Effettivi.

Art. 28 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il Fondo Comune dovrà essere destinato ad Istituzioni analoghe od affini e comunque non aventi scopo di lucro.

 

 

Aggiornato il: 27 dicembre 2010